Lo statuto

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STATUTO DEL ROMA CLUB LUCANIA
“BRIGANTI GIALLOROSSI”

Articolo 1 (Denominazione e sede)

È costituito il Roma Club Lucania “Briganti Giallorossi” (più brevemente definito “RCL”), affiliato alla “Associazione Italiana Roma Club” (più brevemente definita “AIRC”) Il RCL ha la sede legale a Matera al Viale dei Gerani n. 10.
Per quanto non previsto dalla Costituzione e dalle Leggi della Repubblica Italiana nonché dalle norme stabilite dall’AIRC, il funzionamento del RCL è disciplinato dal presente Statuto.

Le comunicazioni ai soci sono effettuate con le seguenti modalità (in seguito definite “consuete modalità”):

– Sito Internet: https://www.romaclublucania.it/
– Email: info@romaclublucania.it
– Gruppo Facebook: https://www.facebook.com/groups/302512699937677/
– Pagina Facebook: https://www.facebook.com/www.romaclublucania.it/
– Telefono/WhatsApp: 320/2712685

È sempre possibile attivare nuovi canali di comunicazione, anche su proposta dei soci.

Articolo 2 (Finalità)

Il RCL non ha fini di lucro e non ha alcun orientamento politico; ripudia ogni forma di discriminazione quali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) quelle di tipo razziale, politico, religioso, sessuale, territoriale.

Lo scopo del RCL consiste nel promuovere e sviluppare la fede per la AS ROMA in Lucania e nelle Regioni limitrofe, incoraggiando la coesione e l’amicizia tra i soci e la sportività con le altre tifoserie. Il RCL si propone come punto di riferimento per i tifosi romanisti dell’Italia Meridionale.

Il RCL può altresì svolgere qualsiasi attività di tipo culturale e/o ricreativa, con particolare riferimento a quelle di pubblica utilità.

Articolo 3 (Soci)

Non è previsto un numero massimo di soci. Possono essere soci del RCL tutti coloro che ne condividono le finalità. Pur essendo radicato in Lucania, accoglie con grande calore nella propria compagine sociale anche tifosi della AS ROMA provenienti da altre Regioni.

Lo status di “socio” viene acquisito con il versamento della quota annuale, il cui ammontare è fissato nel “Regolamento” del RCL (v. Articolo 9 del presente Statuto), subordinatamente al gradimento all’ammissione da parte del Direttivo (basato esclusivamente su considerazioni legate alla fede calcistica ed al comportamento tenuto anche in passato dal richiedente, senza alcun tipo di discriminazione, in conformità a quanto previsto dall’Articolo 2 del presente Statuto).

Durante le attività di qualunque natura organizzate dal RCL i soci devono costantemente tenere un comportamento corretto ed educato sia verso gli altri partecipanti sia (nel caso di trasferte) durante il viaggio, le soste e la permanenza all’esterno e all’interno dello Stadio. Il mancato rispetto di tali
elementari norme di civile convivenza è motivo di espulsione del socio dal Club, senza alcun rimborso della quota associativa a suo tempo versata. Non è assolutamente tollerata alcuna espressione di violenza o discriminazione nonché l’esposizione di manifesti o striscioni offensivi.

Non è altresì tollerata alcuna forma di insulto o di espressione offensiva (che vada oltre la semplice critica, sempre ammessa) verso tesserati e/o rappresentanti della AS ROMA (Presidente, Dirigenti, Direttore Sportivo, Allenatore, Calciatori e altri dipendenti).

Le presenti norme di comportamento sono valide anche per quanto riguarda la partecipazione alle forme di interazione “virtuali” o “social” gestite dal Club quali ad esempio il Gruppo Facebook, la Pagina Facebook e la Chat WhatsApp.

A tal proposito si stabilisce in modo esplicito ed inequivocabile che lo status di “socio” del RCL non attribuisce automaticamente il diritto di partecipare a tali gruppi: le decisioni in merito ad ammissione, permanenza ed esclusione dei soci sono ad esclusiva discrezione del Direttivo (che
prenderà quando necessario gli opportuni provvedimenti, ispirandosi alle norme stabilite dal presente Statuto). Nel caso in cui un aspirante socio non sia ammesso a partecipare la decisione gli sarà comunicata al momento della richiesta di ammissione a “socio” al fine di consentirgli di aderire in modo consapevole.

La visione delle gare è garantita presso sedi operative comunicate di volta in volta ai soci con le consuete modalità. L’ingresso a tali sedi è sempre a titolo completamente gratuito.

CHIUNQUE DECIDA DI SOTTOSCRIVERE LA TESSERA DEL RCL E DI DIVENTARNE SOCIO ACCETTA INTEGRALMENTE TUTTE LE NORME DEL PRESENTE STATUTO E SOPRATTUTTO QUANTO PRESCRITTO DAL PRESENTE ARTICOLO 3.

Articolo 4 (Organi Sociali)

Gli Organi Sociali del RCL sono i seguenti:

– Assemblea dei soci
– Direttivo
– Presidente

Articolo 5 (Assemblea dei soci)

L’Assemblea dei soci è composta dai soci del RCL.

È presieduta dal Presidente e dal Direttivo e si riunisce almeno una volta all’anno; la convocazione dell’Assemblea viene comunicata con le consuete modalità. L’Assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno il 20% dei soci o quando il Direttivo lo ritenga necessario.

Il voto in Assemblea è sempre di tipo palese.

Articolo 6 (Direttivo)

Il RCL è gestito dal Direttivo, la cui composizione aggiornata è riportata sul sito internet del RCL.
Al momento della redazione del presente Statuto il Direttivo è formato dai seguenti componenti, i cui compiti sono assolutamente intercambiabili:

– – Adriano Scarciolla (Presidente)
– Marco Daddiego
– Gianni Cancelliere
– Pietro Paolo Loschiavo
– Pasquale Lamacchia
– Stefano Arciero
– Pasquale Giannantonio
– Roberto Luceri

Per ragioni di urgenza le riunioni del Direttivo possono essere ristrette ai soli suoi componenti; sono tuttavia favorite le riunioni aperte a tutti i soci, ai quali con tempeststività sono comunicate con le consuete modalità data e luogo delle riunioni.

Ogni socio può chiedere di far parte del Direttivo: l’ammissione è subordinata al gradimento espresso a maggioranza assoluta dai componenti in carica del Direttivo.

La durata in carica dei membri del Direttivo è a tempo indeterminato.

Per le finalità previste dal presente Statuto, ogni membro del Direttivo è singolarmente a disposizione dei soci del RCL.

Articolo 7 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente il RCL e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l’esterno.
È eletto dal Direttivo (che presiede) a maggioranza assoluta dei componenti, i quali, sempre a maggioranza assoluta, possono eventualmente deciderne la sostituzione con altro socio del RCL.
La durata in carica del Presidente è a tempo indeterminato.

Articolo 8 (Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti i soci e stabilisce le regole fondamentali di funzionamento del Club e di comportamento dei singoli soci.

L’approvazione dello Statuto e delle sue eventuali variazioni è in carico al Direttivo, che decide con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. La versione aggiornata dello Statuto è a disposizione dei soci con le consuete modalità; ogni socio ha il diritto di proporre le proprie osservazioni e di suggerire eventuali variazioni, le quali devono essere finalizzate all’esclusivo interesse del RCL.

Articolo 9 (Regolamento)

Con documento a parte (reso disponibile ai soci con le consuete modalità) sono regolamentati gli aspetti operativi quali il costo della tessera annuale, l’organizzazione delle trasferte, il servizio di biglietteria, etc.

Articolo 10 (Bilancio)

In considerazione della limitata entità delle somme gestite dal RCL, il Direttivo redige un rendiconto economico/finanziario estremamente sintetico, messo a disposizione di ogni socio che richieda di visionarlo.
Le entrate sono rappresentate in linea di massima dalle seguenti voci:

– quote versate dai soci per il tesseramento
– merchandising
– organizzazione di eventi
– erogazioni, sponsorizzazioni, donazioni o sovvenzioni da parte di persone, enti,associazioni, istituzioni, aziende

L’esercizio economico/finanziario ha inizio il 1′ luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell’anno seguente.

Articolo 11 (Divieto di distribuzione degli utili)

Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell’attività statutaria. È fatto assoluto divieto di utilizzare tali somme per finalità estranee a quelle previste dal presente Statuto.

Articolo 12 (Durata)

La durata del RCL è a tempo indeterminato.

Articolo 13 (Scioglimento)

Eventuali proposte di scioglimento del RCL devono essere approvate da una maggioranza pari ad almeno l’80% dei componenti del Direttivo.

Articolo 14 (Rinvio)

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si applicano le norme (alle quali lo Statuto è subordinato) della Costituzione e delle Leggi della Repubblica Italiana nonché le norme stabilite dall’AIRC.

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